Terrorismo e riconciliazione
Leggi d'emergenza e riconciliazione cristiana:
distinguere per non separare
di Giovanni B. Bachelet e Giovanni Kessler, in Il Margine, mensile
dell'associazione culturale Oscar A. Romero, gennaio 1986
Sono in molti a ritenere ormai superata la fase della più grave
emergenza istituzionale in Italia e a considerare chiusa la parentesi degli
anni di piombo del terrorismo e della legislazione eccezionale. Ci si interroga
da angolature diverse - politiche, giuridiche, sociali, umane e spirituali
- sul modo più efficace di affrontare gli anni del post-terrorismo.
In particolare ricorre spesso il tema dei "pentiti" e dei dissociati,
a proposito del quale sembra convergere da varie sponde una tesi di fondo,
che cioe' questa categoria di detenuti meriti una nuova particolare attenzione
da parte dell'opinione pubblica e del legislatore. Consapevolmente o meno,
numerosi interventi hanno finito con il dar corso a una vera e propria
campagna di opinione, gestita da un fronte eterogeneo, armato di argomenti
disparati, facile alle dimenticanze, a volte incline a cortocircuiti fra
i diversi aspetti del problema. Così quell'area politica che ha
sempre considerato i terroristi "compagni che sbagliano" e che ha fatto
proprio lo slogan "ne' con lo Stato ne' con le BR" si trova affiancata
da esponenti dell'intellighenzia laica, da autorevoli singoli cristiani
e interi movimenti ecclesiali a parlare di "fine dell'emergenza" e ad invocare
una sorta di abrbaccio collettivo tra terroristi e societa'. Naturalmente
gli strumenti e le soluzioni giuridiche proposte sono diverse: si va dallo
sconto di pena generalizzato per i dissociati che dichiarano di rompere
con il loro passato alla proposta di un'amnistia per i terroristi detenuti.
Al di là delle mode culturali e degli atteggiamenti emotivi,
il problema di coloro che hanno abbandonato la lotta armata e del loro
reinserimento nella società oggi esiste e va affrontato con concretezza.
Questo articolo, che è stato preceduto da un dibattito promosso
dalla redazione della rivista, intende fornire un contributo alla riflessione
sul non facile tema, cercando di avere presenti da un lato l'aspetto istituzionale
e giuridico del problema, dall'altro quello più propriamente umano
che investe il delicato terreno della coscienza e dei rapporti personali.
Questi due aspetti interrogano in modo diverso ma egualmente profondo la
nostra responsabilità di credenti impegnati nella storia, e tanto
la loro contrapposizione, quanto una trasposizione immediata e impropria
di principi dall'uno all'altro, ci sembrano oggi rischi che è opportuno
identificare ed evitare, se vogliamo davvero contribuire ad un nuovo tempo
di pace con proposte sensate e costruttive.
La "legge sui pentiti"
L'esame della legislazione vigente in materia consente di far incominciare
la riflessione dal dato concreto dell'atteggiamento dello Stato nei confronti
degli ex terroristi, oltre che di ottenere una necessaria definizione dele
categorie di "pentito" e di "dissociato" tanto frequentemente quanto impropriamente
impiegate nel dibattito in atto.
All'inizio degli anni '80 cominciano a provenire da un movimento terrorista
ancora forte e militarmente padrone del campo segnal di incertezza e debolezza,
frutto di crisi personali e di un vivo dibattito interno sulla utilità
e le prospettive della lotta armata. I sintomi di questa crisi e i primi
atteggiamenti di collaborazione manifestati dai terroristi catturati inducono
autorità di polizia e magistrati a sollecitare un intervento del
Parlamento. Nasce così, il 29 maggio 1982, approvata a seguito di
un faticoso iter parlamentare, la legge n. 304, formidabile strumento di
lotta al terrorismo e prima significativa risposta dello Stato alle offerte
di collaborazione di coloro che si sentivano ormai prigionieri della loro
scelta armata. Passata subito alle cronache come "legge sui pentiti", essa
non contiene tuttavia in alcuna sua parte l'espressione "pentito" o "pentimento".
La legge prende in considerazione tre distinti tipi di comportamento
di coloro che recedono dalla scelta del terrorismo, concedendo loro sconti
di pena e altri benefici processuali in misura diversa. La prima ipotesi
riguarda quei terroristi che non abbiano concorso a commettere reati in
esecuzione del programma criminoso del gruppo (ferimenti, uccisioni, furti...),
ma che si siano limitati a commettere reati quasi "inevitabili" per chi
militi in un gruppo clandestino (detenzione di armi, di documenti falsi,...).
In tali casi coloro che recedono dall'accordo o si ritirano dall'associazione
(dissociati) non sono punibili per i reati commessi, a condizione che forniscano
informazioni sulla struttura e sulla organizzazione della banda, anche
se non necessariamente sulle persone. Tale onere di informazione viene
a ricondurre l'autenticità della dissociazione ad un comportamento
in qualche modo obbiettivamente apprezzabile e controllabile: la legge
non premia dunque dissociazioni formali o puramente silenziose. Questo
primo atteggiamento viene per questo generalmente definito "dissociazione
qualificata".
Diversa è l'ipotesi dei terroristi, anche macchiatisi di reati
di sangue, che, oltre ad abbandonare il gruppo di appartenenza, rendono
piena confessione dei delitti commessi e si adoperano ad attenuare o eliminare
le conseguenze dannose di essi o ad impedirne altri. Per loro la legge
prevede il beneficio di ampi sconti di pena. è il caso ad esempio
di chi fa recuperare le armi che deteneva o di chi offre indicazioni utili
ad impedire ulteriori reati. Se la collaborazione del terrorista giunge
fino a fornire alle autorità prove decisive per la cattura di altri
autori di reati o comunque per la loro identificazione, le riduzioni di
pena diventano consistenti: fino alla metà, o ad un terzo nel caso
di contributi di eccezionale rilevanza. A tali benefici può aggiungersi
anche quello della libertà provvisoria. Queste due ipotesi che implicano
un comportamento oneroso, fino alla "delazione", per l'ottenimento dei
benefici, sono qualificate dalla legge come "dissociazione", e più
propriamente dalla dottrina come "collaborazione attiva".
Lo Stato non richiede il pentimento
Emerge dunque, anche da questa sommaria analisi, come lo Stato non richieda
il pentimento del terrorista che esce dal gruppo o che collabora. Interessa
poco al legislatore che le motivazioni scaturiscano da itinerari di sincero
ravvedimento interiore, da orrore per il male commesso e desiderio di fare
ogni cosa - anche denunciare i vecchi compagni - pur di evitare che altro
sangue venga sparso, o viceversa da un meno nobile, ma molto umano desiderio
di vedere ridotta la propra pena, una volta constatata realisticamente
la fine della propria carriera terroristica. Quello che conta è
il comprotamento estreno, inequivoco, fattivo, che consenta di vincere
la lotta al terrorismo. Significativo in questo senso è lo stesso
titolo della legge: "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale".
Pentito, pentimento, crisi di coscienza, sono categorie e situazioni dello
spirito che la legge non vuole e non può sindacare. Solo lo Stato
etico e totalitario pretende di verificare la coscienza dei cittadini e
l'adesione di essa ai suoi principi e alle sue regole. Non ha senso dunque,
come si è fatto più volte in questi anni, discutere e scandalizzarsi
sulla sincerità o meno del ravvedimento dei beneficiati di questa
legge. Se la difesa della democrazia era dunque l'obbiettivo della legge,
il bilancio della sua applicazione è senz'altro positivo. Questo
pragmatico "patto" tra Stato e terroristi decisi a collaborare ha costituito
una efficace risposta politica alla sfida mossa dalla lotta armata: moltissimi,
dopo aver riflettuto sul fallimento delle proprie esperienze precedenti,
non si sono riconosciuti più in un certo programma, lo hanno dichiarato
pubblicamente ed hanno scatenato ulteriormente la crisi già latente
nel progetto politico della lotta armata. Dati ufficiosi indicano in 360
il numero dei terroristi arrestati che hanno assunto un atteggiamento processuale
di collaborazione, mentre 378 si sono dissociati dalla lotta armata. Ma
al di là dei dati numerici è opportuno sottolineare come
la legge abbia consentito di superare la tremenda alternativa costituita
da un lato dalla prospettiva a convivere con il terrorismo e la sua sequenza
di lutti, dall'altro dal rischio della fuoriuscita dal sistema democratico
e della consistente riduzione degli spazi di liberta': bisogna ricordare
le involuzioni autoritarie da più parti sollecitate, quali l'istituzione
di tribunali speciali, l'utilizzo dell'esercito, il ripristino della pena
di morte o la proclamazione dello stato d'assedio. Era questa la vox populi
solo qualche anno fa.
Pentimento e pena
Tutto ciò tuttavia non è potuto avvenire senza il prodursi
di situazioni paradossali e laceranti. Al di là della polemica sul
ruolo processuale dei "pentiti" - superabile se si pensa che la formalizzazione
del loro ruolo li ha sottratti dal riparo della trattativa occulta con
polizia e servizi segreti, rendendo trasparente il rapporto di collaborazione
con lo Stato nel pubblico confronto con l'accusato - resta il problema
della funzione della pena. Nella sensibiltà collettiva e nell'ordinamento
giuridico esiste un principio essenziale per il quale chi opera il male
va ricompensato con una corrispettiva punizione consistente nella perdita
o riduzione di beni giuridici; la violazione di un principio etico della
volontà della legge esige una riparazione che valga a riaffermarne
l'autorità e il valore. è questo il principio retributivo
della pena, che affonda le sue radici nella concezione dell'uomo come persona
e nel concetto di libero arbitrio. Ciò postula che tra delitto e
castigo ci debba essere una proporzione, di modo che l'entità della
pena corrisponda all'obbiettiva gravità del reato. La proporzionalità
della pena ha anche una funzione di garanzia: essa pone un argine etico
e politico alla discrezionalità di chi fa e applica le leggi, che
potrebbe essere altrimenti indotto da convenienze personali e di gruppo
a seguire un criterio non uniforme e perciò arbitrario.
E' indubbio che la scarcerazione di alcuni terroristi riconosciuti colpevoli
di gravissimi delitti sia stata comunemente avvertita come una lesione
di questo principio, e quindi come una grave ingiustizia. Tanto più
grave se si considera l'obbiettiva disparità fra il trattamento
che il sistema ha riservato a questo tipo di imputati e quello che riserva
a migliaia di detenuti comuni che attendono in carcere il processo; o se
si considerano le paradossali condanne di alcuni "manovali" de terrorismo,
che, non avendo materiale probatorio da barattare, non hanno potuto ottenere
i benefici riservati ai "capi".
Salvaguardare la proporzionalità della pena
E' vero tuttavia che i principio di proporzionalità tra pena e delitto
subisce correzioni, anche vistose, quando la minaccia della pena è
usata non per impedire che si tengano determinati comportamenti, ma, una
volta che il comportamento vietato è stato comunque tenuto, per
sollecitarne un altro che ne limiti gli effetti dannosi. Attenuare la pena
per chi, dopo aver inquinato un fiume, installi un depuratore che eviti
in futuro altri inquinamenti, è certo più utile che punire
molto severamente il colpevole senza ottenere da lui un comportamento che
eviti per il futuro analoghi danni. Si parla, al proposito, di "diritto
premiale" che costituisce un uso del diritto penale non per pura repressione,
ma per fini sociali, per sollecitare comportamenti ritenuti socialmente
o politicamente utili che annullino o riducano gli effetti del crimine
commesso.
Non sono poche le norme che riconoscono rilevanza penale alla condotta
susseguente il reato, e che si riallacciano così di riflesso alle
finalità di rieducazione che pure sono proprie della pena (secondo
quanto affermato dall'art. 27, 3º comma, della Costituzione). Oltre
ad alcune norme del codice penale (la più rilevante è quella
che concede sconti di pena al sequestratore che libera l'ostaggio), già
nel 1979 il c.d. decreto Cossiga introduceva limitate norme premiali in
materia di delitti commessi per finalità di terrorismo ed eversione.
Ma indubbiamente la massima espressione del diritto premiale nel nostro
ordinamento è costituita dalla legge n. 304 del 1982.
L'utilità di questi meccanismi non può però indurre
a una sfrenata utilizzazione. In linea di massima si può dire che
il diritto premiale non deve incentivare il ripetersi di reati, non può
ridurre la pena a qualcosa di simbolico, e ad esso deve ricorrersi solo
se c'e' una reale convenienza di tutta la comunita'. Non tener conto della
funzione di prevenzione e della funzione retributiva della pena significa
stravolgere il sistema giuridico e vulnerare i principi etici alla base
della nsotra convivenza.
Le norme sui "pentiti" dunque, seppure non costituiscono qualcosa di
competamente avuslo dal sistema penale generale, si giustificano solo in
relazione al loro carattere di risposta eccezionale ad una situazione temporanea,
eccezionale ed irripetibile. Di questo era cosciente anche il legislatore,
che ne ha limitato l'operatività ad un ben ristretto periodo temporale:
la legge infatti si applica solo a reati commessi prima o durante il 1982.
Pentimento e perdono
Chiarita la natura sostanzialmente pragmatica e gli obbiettivi della legislazione
premiale su "pentiti", resta pur sempre difficile sostenere oggi che dietro
a molte collaborazioni vi posa essere stato un semplice calcolo di convenienza.
Anzitutto vale la pena di ricordare che nel primo periodo di applicazione
della legge l'organizzazione politico-militare dei terroristi era ancora
forte, e che, a fronte del vantaggio di uno sconto di pena, era concreto
il rischio di mortali vendette, dirette o trasversali. Più in generale
non si può negare che la scelta di collaborare o dissociarsi dovesse
accompagnarsi a una grave rottura esistenziale. Un progetto politico-militare
che implica la clandestinità e l'omicidio di vittime disarmate come
normali condizioni operative può essere abbracciato solo se a monte
di questa scelta vi sono presupposti ideologici - aberranti fin che si
vuole - che consentano di superare la barriera naturale del rischio personale
e dell'orrore per l'omicidio a sangue freddo. L'abbandono di un simile
progetto, l'ammissione drammatica della sua totale inutilità, la
fattiva collaborazione alla sua sconfitta, non si possono perciò
facilmente liquidare come atti di viltà, associandosi così
al duro giudizio che dall'altra parte della barricata esprimono i terroristi
irriducibili.
E' giusto invece che tutti, i cristiani per primi, cerchino di tendere
una mano a questi uomini e queste donne, non per eccesso di ingenuità,
ma perchè, se anche fosse un solo terrorista a voler davvero cambiare
strada e collaborare con animo nuovo alla costruzione della società,
sarebbe imperdonabile se trovasse il nostro indice accusatore anziche'
la nostra mano tesa. Il Vangelo è chiaro in proposito: non giudicate;
Gesù ci ha detto anche: ero in carcere e mi avete visitato. Questi
sono doveri per i cristiani. L'amore che si estende a tutti, anche a chi
non si ravvede affatto, non è un di più, ma è l'essenza
stessa della loro speranza. Il perdono è un dono che essi ricevono
ogni giorno dal SIgnore per i loro peccati, e che devono sempre donare
agli altri. Non è un facile modo per dimenticare frettolosamente
ferite ancora aperte e vuoti irreparabili. Ne' un balsamo sociale da stendere
su contraddizioni e contrasti.
In questo campo però, soprattutto per noi cristiani, è
facile fare una certa confusione, che invece non dovremmo permetterci di
fronte al dolore delle vittime di ieri e di oggi. è necessario quindi
distinguere bene. Da un lato vi è il lavoro sommerso che, nel segreto
delle coscienze, il Signore (anche grazie al lavoro di alcuni sacerdoti
e laici impegnati nell'assistenza ai carcerati) misteriosamente svolge,
e che può portare anche a radicali conversioni; e c'e' l'impegno
della comunità cristiana, che s'interroga sulla possibilità
di conciliare lealtà istituzionale e spirito di carita'. Dall'altro
vi è la tendenza a trasporre sic et simpliciter la categoria del
perdono dall'ambito delle coscienze a quello dello Stato, sancendo con
qualche provvedimento di legge l'abbraccio riconciliante. è la posizione
di chi rischia di dimenticare fondamentali esigenze di giustizia e non
s'avvede delle contraddizioni che emergono dal riconoscimento di uno status
privilegiato ad una particolare categoria di detenuti.
Sembra allora importante ricordare che i sentimenti e le preghiere non
sono ancora scelte politiche. Non bastano la fede, l'amore e la speranza
cristiana nella riconciliazione fra gli uomini a indicare univocamente
la difficile strada che una società complessa deve imboccare per
risanare le sue ferite e garantire efficacemente ai suoi cittadini giustizia
e condizioni di sicurezza e libertà, senza le quali nessuna democrazia
può dirsi tale.
Distinguere per non separare
I disegni di legge provenienti da diverse forze politiche che si propongono
di favorire con la concessione di sconti di pena o addirittura con un'amnistia
coloro che si dissociano dal terrorismo senza collaborare con gli inquirenti
non sfuggono alle contraddizioni sopra indicate. Essi non si propongono
più gli obbiettivi del diritto premiale, ma perseguono dichiaratamente
l'obbiettivo politico del rafforzamento dell'area della dissociazione,
riconoscendo una posizione politica collettiva a coloro che hanno militato
nel partito armato: un riconoscimento negato, a caro prezzo e tra tante
polemiche, nei momenti più drammatici dell'attacco terrorista.
Ma se può essere stato necessario attenuare in casi eccezionali
la pretesa punitiva dello Stato in vista dell'esigenza di evitare danni
ancora maggiori, è oggi scelta ambigua e pericolosa quella di vulnerare
il principio etico e giuridico della funzione retributiva della pena, e
quindi della sua proporzionalità, sulla base di una scelta politica,
o, peggio, sull'onda del sentimento o dell'emozione. Questa scelta non
pare solo slegata dal discorso del perdono, che presuppone il riconoscimento
delle proprie colpe e non certo la giustificazione politica di esse, ma
è anche inconciliabile col principio della responsabilità
personale, che è sancito dalla Costituzione.
Un provvedimento di "sanatoria" nei confronti dei dissociati è
invocato anche in considerazione dello scarso valore rieducativo della
pena carceraria. è giusto e doveroso interrogarsi - come già
fecero cattolici e laici alla Costituente - sulla natura e sull'utilità
del carcere e sulla sua autentica finalizzazione alla rieducazione e al
reinserimento dei carcerati nella societa'. è altrettanto vero però
che tale problema non si pone soltanto per una categoria di essi, ma egualmente
per tutti, anche per quelli che non hanno nulla da cui dissociarsi o non
possono ormai rimediare al male commesso.
Di fronte ai problemi aperti dal terrorismo e dal post-terrorismo, ai
temi della giustizia e della pace, non basta limitarsi a proclami moralistici
o a gesti clamorosi e gratificanti, anche se sinceri e forse fecondi: almeno
gli eredi del cattolicesimo democratico, per i quali il motto di Maritain
"distinguere per non separare" ha ancora un significato, dovrebbero continuare,
sempre per amore degli uomini, a porsi con fatica e serietà il problema
dell'uomo di fronte allo Stato. In fin dei conti, molte vittime del terrorismo
sono morte proprio su questa trincea.
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